Edificabilità agricola in Umbria

In Umbria, la Legge Regionale 21 gennaio 2015 n. 1, “Testo unico governo del territorio e materie correlate“, detta, fra l’altro, le norme per la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole, o per ampliamento di quelli esistenti, da realizzare in zona agricola da parte di imprese agricole.

Legge Regionale 01/2015

Art. 90 (Realizzazione di nuovi edifici)

Comma 4. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l’impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all’articolo 85.

Comma 5. L’impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all’indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 4 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di SUC per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 6, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. […]

Comma 6. Gli interventi in deroga di cui al comma 5 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività di tutte le produzioni agricole anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva in base alle norme regolamentari Titolo I, Capo V.

La medesima legge (art. 90 – comma 5) permette di ottenere deroga all’indice previsto di 40 mq. ad ettaro fino a 100 mq. ad ettaro, secondo quanto indicato dal Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2Norme regolamentari attuative della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n. 1

Gli interventi in deroga secondo quanto indicato dal Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2 “Norme regolamentari attuative della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n. 1” sono consentiti per:

  • (art. 70) produzioni tipiche di qualità:
    • quelle a denominazione di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP) e ad indicazione geografica (IGP);
    • produzioni biologiche vegetali ed animali;
    • produzioni vinicole a denominazione di origine certificata, certificata e garantita, ad indicazione geografica tipica (DOC, DOCG e IGT);
  • (art. 71) produzioni agricole ad alta redditività:
    • quelle la cui produzione lorda è pari o superiore ad € 1.440,00 ad ettaro in zone montane o svantaggiate o pari e superiore ad € 1.920,00 ad ettaro nelle altre zone.

L’imprenditore agricolo, per ottenere la deroga, deve presentare domanda al Comune in cui ricade l’azienda allegando, tra l’altro, un piano aziendale convenzionato (PAC) in cui vengono indicate le necessità tecnico economiche per la costruzione degli edifici.

Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n.2 Art. 73

Attuazione degli interventi.

1. La realizzazione di nuovi edifici previsti all’ articolo 90 , commi 5 e 6 del TU per le produzioni agricole di cui agli articoli 70, 71 e 72 è effettuata, qualora l’applicazione dell’ articolo 90 , commi 2, 9 e 10 del TU non consenta ulteriore edificazione, applicando l’indice di utilizzazione territoriale in deroga nel rispetto delle seguenti modalità, fermo restando quanto previsto all’ articolo 85 del TU, relativamente alle aree boscate:

a) per le produzioni vegetali, cui è riferito l’intervento, l’indice si applica sui terreni dell’impresa agricola, limitatamente alle superfici effettivamente interessate da tali produzioni;

b) per le produzioni animali, cui è riferito l’intervento, l’indice si applica sui terreni dell’impresa agricola, limitatamente alle superfici utilizzate per produzioni destinate all’alimentazione degli animali allevati nell’azienda agricola; di conseguenza le strutture dedicate all’attività di allevamento per ricovero animali, servizi e impianti di trasformazione devono essere dimensionati in base al numero di capi alimentati con le produzioni aziendali, almeno nella percentuale prevista dalla Delib.G.R. 31 luglio 1990, n. 6710 (Determinazioni in merito ai procedimenti istruttori delle domande di aiuti in materia di agricoltura. Modificazione alla Delib.G.R. n. 6691/1988), così come modificata dalla Delib.G.R. 17 giugno 1997, n. 3960 (Aiuti in materia di agricoltura. Delib.G.R. 31 luglio 1990, n. 6710 e successive modificazioni ed integrazioni. Modificazioni.) e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve deroghe consentite per particolari produzioni;

c) per le produzioni da effettuare in serra, di cui all’articolo 90, comma 3 del TU, l’indice si applica sull’intera superficie aziendale.

Il Comune, per la valutazione del PAC, inoltra la pratica alla Regione che emette il parere sulla congruità dell’intervento in rapporto alle potenzialità produttive dell’impresa agricola.

Legge Regionale 01/2015

Art. 85 (Aree boscate)

1. Le aree boscate, come definite all’articolo 5 della l.r. 28/2001 e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono disciplinate dal PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell’estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne. In dette aree è stabilito il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

2. I comuni perimetrano in termini fondiari, nel PRG, parte strutturale, le aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PPR ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione di profondità non inferiore a metri venti.

4. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’articolo 91, nonché le opere pertinenziali di cui all’articolo 21 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.

Opere per le quali occorre il titolo abilitativo

Legge Regionale 01/2015

Art. 7, comma 1 lettera e, punto 5

Opere per le quali occorre il titolo abilitativo: l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti, ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;

Art. 118, comma 2 lettera b

Opere libere: opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile , previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.

NORMATIVA:

l.r. 21 gennaio 2015, n. 1

r.r. 18 febbraio 2015, n. 2

DOCUMENTI:

DGR 1098 del 6/7/2005

DGR 851 del 13 luglio 2015 – Indirizzi per la definizione della tipologia di serre

DGR n. 966 del 3 agosto 2015 – Modalità relative ai movimenti di terreno

DGR n. 1379 del 2 agosto 2006 – Definizioni e contenuti del piano aziendale e piano aziendale convenzionato

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