Realizzazione di recinzioni in zona agricola

L.R. 21 gennaio 2015, n.1 e R.R. 18 febbraio 2015, n.2 – Disciplina per la realizzazione delle recinzioni in zona agricola.

La disciplina per la realizzazione di recinzioni in zona agricola è contenuta all’articolo 89, comma 2, ultimo periodo e all’articolo 118, comma 1, lettere g) ed l) della l.r. 1/2015, nonchè, relativamente alle opere pertinenziali, all’articolo 21, comma 3, lettera n) e comma 4, lettera g) del r.r. 2/2015.

A tutti i soggetti, comprese le imprese agricole, sono consentite:

  1. le recinzioni di superfici di terreno non superiori a mq. 3.000:
    • a) di pertinenza di edifici e che non fronteggiano strade o spazi pubblici (art. 21, comma 3. lettera n) del r.r. 2/2015);
    • b) a protezione di attrezzature o impianti solo per animali (art. 89, comma 2, ultimo periodo, l.r. 1/2015). Tali attrezzature comprendono anche la realizzazione di voliere prive di copertura, salvo i ricoveri dei volatili.
  2. le recinzioni di superfici di terreno anche superiori a mq. 3.000 strettamente indispensabili, nei seguenti casi:
    • a) qualora espressamente previste dalla legislazione di settore (art. 89, comma 2, ultimo periodo, l.r. 1/2015). Rientrano in tale fattispecie le recinzioni delle tartufaie coltivate ai sensi dell’art. 106 comma 2 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (T.U. in materia di agricoltura) e le zone delimitate ai sensi dell’art. 58, comma 3, lett. b) della stessa legge regionale, nonché la possibilità di recinzioni ai sensi dell’art. 21, comma 3, della l.r. n.14/1994;
    • b)per motivi di sicurezza, quali quelle a protezione di infrastrutture tecnologiche di tipo puntuale per reti idriche, fognarie, di distribuzione di energia elettrica e gas, di telecomunicazioni, impianti sportivi e ricreativi, dotazioni territoriali, impianti fotovoltaici;
    • c) le strutture e le delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica (art. 118, comma 1, lettera l);
    • d) di pertinenza di edifici che fronteggiano strade o spazi pubblici (ai sensi dell’art. 21 comma 4 lett. g) del r.r. 2/2015).

Inoltre, solo alle imprese agricole, sono consentite le chiudende per l’allevamento di animali comprese le opere a protezione di pozzi, impianti idraulici e cisterne anche interrate (art. 118, comma 1, lettera g) della l.r. 1/2015).

Si precisa, altresì, che recinzioni, muri di cinta e cancellate qualora non fronteggino strade o spazi pubblici e riguardino quelle precisate al precedente punto 1 lettera a), nonché le opere di cui al precedente punto 2 lettera c) e le soprarichiamate opere dell’impresa agricola costituiscono attività edilizia libera ai sensi del comma 1 dell’art. 118 della l.r. 1/2015, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dello stesso articolo.

Le altre recinzioni che riguardano aree pertinenziali di edifici, comprese le opere pertinenziali connesse, sono sottoposte a Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 124, comma 1, lett. c) della l.r. 1/2015; mentre le restanti recinzioni consentite dalla normativa, in quanto nuova costruzione, sono autorizzate con permesso a costruire.

Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentite, ai sensi dell’art. 85, comma 4 della l.r.1/2015, recinzioni ed opere pertinenziali di edifici di cui all’art. 21, commi 3 e 4 del r.r. n. 2/2015, nonché le chiudende per allevamenti, comprese le voliere, le delimitazioni a protezione della fauna selvatica, le recinzioni strettamente previste dalla legislazione di settore, purchè realizzate senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.

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