Gampling in Umbria, normativa

Regolamento Regionale 15 gennaio 2019 n. 1 relativo a “Disposizioni regolamentari per l’attuazione del Titolo VIII della Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo

Supplemento ordinario n. 1 al “Bollettino Ufficiale” – Serie Generale n. 4 del 23 gennaio 2019

Piazzole per agricampeggio – R.R 1/2019 art. 9 par. 5 lettera a)


Vista la legge regionale n. 12 del 9.4.2015 , TITOLO VIII, art. 138, comma 4, lettera a): sono considerate attività agrituristiche: dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori

Visto che l’art. 141 (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori) comma 2, prevede la possibilità di realizzare un’area attrezzata- fino ad un numero massimo di n. 6 piazzole – qualora i fabbricati rurali a disposizione dell’imprenditore agricolo non raggiungano il numero massimo di posti letto consentito dalla struttura dell’azienda

Visto che l’art. 141 ( Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori), comma 4 , ai fini dei requisiti igienici, fa riferimento alla TABELLA G della legge regionale n. 13/2013 relativa ai campeggi ad una stella:
– la quale prevede , tra le altre….. di munire le piazzole di impianto elettrico, impianto di illuminazione, impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate, impianto di rete fognaria con allacciamento alla fognatura civica o impianto di depurazione…etc.etc
– che quindi prescrive che le piazzole siano dotate di impianti interrati a servizio della piazzola
– che precisa infatti che le altre istallazioni igienico sanitarie di uso comune (bagni, docce lavabi etc,)siano da considerarsi al netto di quelle delle piazzole.

Visto che la Legge Regionale n.8 del 10.7.2017 (legislazione turistica regionale) all’art. 29 – Esercizi ricettivi all’aria aperta lettera a ) Campeggi precisa al comma 3 che nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all’accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazzole che al comma 7, secondo capoverso per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d’acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili

Visto che nella delibera della Giunta Regionale del 2.8.2019 n. 892 avente ad oggetto: Proposta di Regolamento “Disposizioni regolamentari per l’attuazione del Titolo VIII della legge regionale n. 12/2015 concernenti disposizioni in materia di agriturismo” nella RELAZIONE si definisce: Per le attività di alloggio il regolamento prevede alloggio in edifici e in spazi aperti e fa espresso rinvio , nel primo caso (alloggio) alle modalità ed ai limiti delle country house (turismo extralberghiero) e nel secondo caso ( Spazi Aperti) alle modalità ed ai limiti dei campeggi convenzionali classificati ad una stella

che nella Proposta di Regolamento: ART 3- Modalità operative per l’esercizio delle attività agrituristiche l’attività di ospitalità consiste nella fornitura del pernottamento, lettera b) in spazi aperti opportunamente attrezzati con piazzole per la sosta di tende, roulottes e autocaravan, o mediante l’installazione di strutture removibili in linea con le nuove tendenze di mercato (es. glamping) con eventuale somministrazione della prima colazione.

Visto che il Regolamento Regionale n. 1 del 15 gennaio 2019 disposizioni regolamentari per l’attuazione del Titolo VIII della L.R. 12/2015 prevede, sempre all’art. 2 lettera b), che la fornitura del servizio di pernottamento possa essere organizzato in spazi aperti opportunamente strutturati in piazzole, predisposte per la sosta di tende, roulottes e autocaravan, o attrezzate con strutture leggere removibili.

Visto che il recente Dm 2 marzo 2018 prevede che l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti e le strutture temporanee rientrano nelle opere realizzabili in edilizia libera. Lo chiarisce il Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018) che ha specificato le condizioni che permettono ai manufatti leggeri per il turismo di rientrare negli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Prefabbricati e case mobili: per le attività ricettive sono edilizia libera
Tra i manufatti leggeri elencati nella tabella ci sono: roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni e assimilati. In linea con questo orientamento la Regione Puglia ha recentemente semplificato la realizzazione di case mobili, tende e lodge tents per i turisti, considerando attività di edilizia libera queste strutture ricettive leggere e consentendo di costruirle senza alcun titolo abilitativo.

Ciò premesso,

Vista la normativa sopra riportata, che prevede la possibilità per l’azienda agricola di predisporre per il pernottamento n. 6 piazzole di massimo 40 mq e dunque di svolgere attività di agricampeggio, se è possibile posizionare all’interno della piazzola, che deve avere i requisiti di cui all’allegato G LR 13/2013, con allacci interrati alla rete idrica, fognaria ed elettrica, una casa mobile (su ruote ed in quanto tale removibile) cosi come normata dalla Legge Regionale 10.7.2017 n. 8 Capi IV, Art. 29 punto 3 e 7.
Ciò in quanto sia la relazione che il regolamento di preadozione n.892 del 2.8.2018 , prevedono la possibilità di installazione di strutture removibili (tipo glamping), poi trasfusi nell’attuale regolamento n. 1 /2019 art. 2 lettera b) – in possibilità di attrezzare le piazzole con strutture leggere removibili. (alias case mobili)

La lettera b) dell’art. 2 del Regolamento n. 1/2019 prevede la possibilità di svolgere tale attività “in spazi aperti, opportunamente attrezzati in piazzole predisposte per la sosta di tende, roulottes e autocaravan o attrezzate, da parte dell’imprenditore agricolo con strutture leggere removibili”. Pertanto il comune competente per territorio dovrà accertare che la struttura sia tecnicamente removibile trattandosi di un manufatto che ha un certo ingombro e che la stessa sia conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente.

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