Riconoscimento di IAP (imprenditore agricolo professionale) nelle società di persone e di capitale

La Legislazione Italiana  ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell´ “imprenditore agricolo professionale (IAP)”, che ha sostituito la previgente figura di “imprenditore agricolo a titolo principale”, al fine dell´applicazione della normativa relativa al settore agricolo.

 

Lo IAP è “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Per l’imprenditore operante nelle zone svantaggiate previste dall’art. 17 del Regolamento UE n. 1257/1999 i requisiti elencati sono ridotti del 25%.

L’accertamento del possesso della qualifica di IAP è effettuato dalle Regioni, fatta in ogni caso salva la facoltà dell’INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del DPR 7/12/2001 n. 476.

All’imprenditore agricolo professionale (persona fisica) se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla norma vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

 

L’attribuzione alle società della qualifica IAP

SOCIETA’ DI PERSONE
Almeno un socio deve possedere qualifica di IA.

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Almeno un socio accomandatario deve essere imprenditore agricolo professionale

SOCIETA’ COOPERATIVE
Almeno un socio amministratore deve possedere la qualifica di IAP.

Per le società cooperative, è stata eliminata la previsione (già art. 1, comma 3, lett. b, del d. lgs. n. 99/2004) secondo cui ” nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

SOCIETA’ DI CAPITALI SRL e SPA
Almeno un amministratore deve possedere la qualifica di IAP

L’attività svolta dagli amministratori di società di capitali che operano nel settore agricolo è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; quindi se l’amministratore unico o un componente del consiglio di amministrazione dedica almeno la metà del proprio tempo lavorativo a tale carica e ricavi almeno la metà del proprio reddito di lavoro, raggiunge i requisiti previsti dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004.

A seguito della acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte dell’amministratore scattano le condizioni affinché tale qualifica sia acquisita anche dalla società. Nulla vieta che il socio o l’amministratore abbia una posizione propria come impresa individuale.

L’imprenditore agricolo professionale persona fisica socio di società di persone, o amministratore di società di capitali, ha l’obbligo dell’iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura; quindi gli amministratori di società di capitali dovranno abbandonare la gestione della “collaborazione coordinata e continuativa”.

Le agevolazioni fiscali possono essere richieste anche da soggetti privi della qualifica a condizione che abbiano presentato domanda di riconoscimento presso gli uffici regionali dell’agricoltura e siano iscritti nella apposita gestione INPS; la qualifica definitiva dovrà essere documentata entro 24 mesi. Quest’agevolazione è veramente apprezzabile in quanto consente a chiunque di avviare una attività agricola ed ottenere immediatamente le agevolazioni fiscali previste per gli imprenditori agricoli professionali.

imprenditore-agricolo-professionale

Per le GIORNATE LAVORO:

Tabella Tempo Lavoro

Tabelle tempo lavoro 1997

In caso di giovane insediato attraverso il pacchetto giovani:

Conoscenze e competenze professionali
Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non possieda l’adeguata competenza e conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell’aiuto, per acquisirla tramite le azioni previste e descritte nel piano aziendale.

Cosa dice l’INPS in merito allo IAP

La Circolare numero 177 del 11-11-2003 consente CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PART-TIME, ovvero non superiori a 26 settimane “di calcolo”/anno, infatti recita:

  • l’inizio di altra attività continuativa (dipendente e/o autonoma) in altro settore nel corso dell’anno determina la cancellazione dagli elenchi dei CD/CM dalla data di inizio della nuova attività;
  • la valutazione di periodi brevi e sporadici di occupazione svolta in altro settore nell’arco dell’anno, non incidono sulla posizione CD/CM a condizione che nel loro complesso abbiano determinato un accredito contributivo inferiore o pari a 26 settimane. Ciò in dipendenza del fatto che nella fattispecie non vengono meno i presupposti richiesti dalla norma: “continuità”, “abitualità” e “prevalenza”;

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