Norme di circolazione stradale per le macchine agricole.

La complessa normativa del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni) prevede regole precise per la circolazione stradale di macchine agricole al fine di operare in sicurezza sulle strade pubbliche all’interno delle aziende.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE

Art. 273 Reg.
Ogni trattrice agricola e ogni macchina agricola trainata devono essere munite di dispositivi a luce propria ovvero riflessa, atti ad evidenziarne la presenza (luci di posizione, catadiottri), ad illuminare la strada (proiettori) oppure a segnalare agli altri utenti le intenzioni del conducente (indicatori di direzione, stop).
Ogni dispositivo deve essere di tipo omologato e riportare il codice di omologazione.

Si riporta di seguito per le trattrici agricole e per le macchine agricole trainate uno schema illustrante le caratteristiche di ogni dispositivo l’obbligo o meno del montaggio e le relative quote di installazione espresse in mm.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL RIBALTAMENTO

Art. 271 Reg.

Le trattrici agricole, ai fini della protezione del conducente in caso di ribaltamento del veicolo, debbono essere munite di uno dei dispositivi previsti dalle norme vigenti. Il dispositivo può essere del tipo “telaio” a due o quattro montanti, con o senza parabrezza oppure del tipo “cabina chiusa”. Il dispositivo è verificato in sede di omologazione della trattrice agricola e ad esso è assegnato un codice di omologazione che, a cura del costruttore del dispositivo, viene punzonato sul dispositivo stesso; lo stesso codice viene riportato sulla carta di circolazione della trattrice agricola. Per la stessa trattrice agricola possono essere indicati più tipi di dispositivi di protezione riconosciuti idonei in sede di omologazione della trattrice agricola.

PNEUMATICI

I pneumatici costituiscono l’elemento di raccordo tra il veicolo e la strada; attraverso il pneumatico si trasferiscono alla strada i carichi gravanti sulle ruote, lo sforzo di traino se trattasi di pneumatici montati su trattrici agricole, gli sforzi di frenatura.

E’ importante la pressione di gonfiamento del pneumatico:

  • una pressione troppo bassa fa consumare eccessivamente il battistrada esternamente
  • una pressione troppo alta fa consumare eccessivamente il battistrada nella parte centrale

Analogamente è importante non caricare i pneumatici oltre il limite; in altri termini il carico trasportato da rimorchi agricoli non deve essere superiore alla portata indicata sulla carta di circolazione.

Nel caso di trattrici agricole a doppia trazione è importante tener conto dell’accoppiamento dei pneumatici montati sugli assi: occorre seguire attentamente le indicazioni riportate sul libretto di esercizio della trattrice agricola per evitare pericolose usure dei pneumatici a causa dello slittamento cui sono soggetti qualora il montaggio non sia corretto.

CIRCOLAZIONE STRADALE DELLE TRATTRICI CON ATTREZZATURE

Art. 104

Le trattrici agricole munite di attrezzature di tipo portato o semiportato, per circolare su strada devono rispettare le seguenti prescrizioni:

REQUISITI PER LA GUIDA DELLE MACCHINE AGRICOLE

Art. 115 Codice

Chi guida macchine agricole deve aver compiuto:

OBBLIGO DELL’ASSICURAZIONE R.C.A.
Art. 193 e 237 Codice

L’obbligo dell’assicurazione sulla responsabilità civile per le macchine agricole decorre dal 1/10/1993.

Il contratto di assicurazione può essere stipulato in relazione all’effettiva circolazione su strada della macchina agricola semovente o trainata, anche per periodi infraannuali non inferiori ad un bimestre.

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE
Art. 108 e 110 Codice

Le trattrici agricole ed i rimorchi agricoli di massa superiore a 1,5 t, per circolare devono essere immatricolate – quindi targate – e munite di un certificato di circolazione.

Le macchine agricole operatrici trainate – ad eccezione di aratri, erpici e seminatrici – non devono essere immatricolate ma soltanto munite di un certificato di circolazione.

CAMPO DI VISIBILITA’ DELLE MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI

Art. 270 Reg.

Il conducente di una trattrice agricola deve avere un idoneo campo di visibilità sia davanti che lateralmente e posteriormente, per poter condurre il veicolo in condizioni di sicurezza nella circolazione stradale.
La norma stabilisce che davanti e lateralmente possono aversi un certo numero di “effetti di schermo” ossia mancanza di visibilità diretta degli ostacoli nella visione binoculare, mentre posteriormente la strada deve essere visibile, almeno sul lato sinistro,oltre gli ingombri costituiti da attrezzature portate, da rimorchi o da altre macchine agricole trainate.
Gli effetti di schermo anteriori e laterali vengono misurati su un semicerchio di raggio 12 m, avente centro sulla perpendicolare passante per il centro del sedile del conducente.

VISIBILITA’ ANTERIORE

Sul semicerchio si possono avere non più di 2 effetti di schermo misurati nel “settore di visibilità” determinato dalla corda di 9,5 m perpendicolare al senso di marcia; l’estensione di ogni effetto di schermo non deve essere superiore a 700 mm e la distanza tra i rispettivi centri non deve essere inferiore a 2.200 mm

VISIBILITA’ LATERALE DESTRA E SINISTRA

Esternamente al settore di visibilità, non possono aversi, complessivamente, più di 4 effetti di schermo (2 sul lato destro e 2 sul lato sinistro).
L’estensione di tali effetti di schermo può essere:
– 700 mm e 1.500 mm con i centri distanti tra loro almeno 2.200 mm;
oppure
– 1.200 mm e 1.200 mm con i centri distanti tra loro di almeno 2.200 mm.

VISIBILITA’ POSTERIORE

La visibilità posteriore è assicurata da dispositivi retrovisori esterni o interni; i retrovisori debbono essere muniti di marchio di omologazione CEE.
Ogni trattrice agricola deve essere dotata di almeno un retrovisore esterno.
Il retrovisore deve assicurare, verso il retro, la visibilità di una parte della strada al di fuori dell’ingombro costituito dalla trattrice agricola isolata o dal treno agricolo.

DISPOSITIVO DI FRENATURA DELLE TRATTRICI AGRICOLE

Art. 274 Reg.

Le trattrici agricole debbono essere munite dei seguenti dispositivi di frenatura:

  • un dispositivo di frenatura di servizio
  • un dispositivo di frenatura di stazionamento

La trasmissione dello sforzo frenante esercitato dal conducente sul comando (pedale o leva a mano) alle ruote, può essere di tipo:

  • meccanico
  • idraulico
  • pneumatico

DISPOSITIVO DI FRENATURA DELLE MACCHINE TRAINATE

Art. 276 Reg.

I rimorchi agricoli e le macchine agricole operatrici trainate debbono essere munite di dispositivi di frenatura di servizio e di stazionamento in funzione della loro massa a pieno carico come evidenziato nello specchio seguente:

DISPOSITIVO DI TRAINO PER TRATTRICI AGRICOLE – GANCIO DI TRAINO
Art. 284 Reg.

Sulle trattrici agricole possono essere applicati ganci di traino specifici, in funzione delle esigenze di traino e delle masse delle macchine agricole trainate componenti il treno agricolo. Ogni gancio deve essere di tipo omologato; ad esso viene assegnato un codice di omologazione che, a cura del costruttore del dispositivo, viene punzonato sul gancio.

Lo stesso codice viene indicato sulla carta di circolazione della trattrice agricola.
Nello specchio seguente sono riportate le categorie dei ganci applicabili sulle trattrici agricole unitamente alle caratteristiche delle macchine agricole trainate con le quali possono costituire treno agricolo.

LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TRATTRICI AGRICOLE, DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE E DEL TRENO AGRICOLO

Art. 104 e 105 Codice

Le trattrici agricole e le macchine agricole trainate non possono superare le lunghezze seguenti compresi gli organi di traino:

  • se ad un asse: 7,50 m
  • se a 2 o più assi : 12,00 m

I treni agricoli non possono superare la lunghezza di 16,50 m.

Le trattrici agricole possono trainare:

  • un solo rimorchio agricolo
  • al massimo due macchine agricole operatrici trainate, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice

Le trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente non possono trainare macchine agricole prive di dispositivi di frenatura.

DISPOSITIVO DI TRAINO PER MACCHINE AGRICOLE TRAINATE – OCCHIONE DI TRAINO

Art. 285 Reg.

Sulle macchine agricole trainate possono essere applicati occhioni di traino specifici, in funzione delle esigenze di traino e delle masse delle macchine agricole trainate componenti il treno agricolo.
Ogni occhione deve essere di tipo omologato; ad esso viene assegnato un codice di omologazione che, a cura del costruttore del dispositivo, viene punzonato sull’occhione. Lo stesso codice viene indicato sulla carta di circolazione della macchina agricola trainata.

Nello specchio seguente sono riportate le categorie degli occhioni applicabili sulle macchine agricole trainate, unitamente alle caratteristiche delle stesse macchine agricole.

MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO DELLE MACCHINE AGRICOLE

Art. 104 Codice

La massa complessiva a pieno carico di una trattrice agricola è data dalla somma della massa della trattrice agricola in ordine di marcia (serbatoi e radiatori pieni, conducente di massa 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico qualora amovibile) e della massa dei prodotti trasportati.

In qualsiasi condizione di carico, la massa trasmessa alla strada dall’asse di guida della trattrice agricola, in condizioni statiche, deve essere >= 20% della massa della trattrice agricola in ordine di marcia.

La massa complessiva a pieno carico di una trattrice agricola o di una macchina agricola trainata varia se la macchina è munita di ruote gommate, non gommate oppure se trattasi di una trattrice cingolata.

TRATTRICI AGRICOLE MUNITE DI RUOTE NON GOMMATE

TRATTRICI AGRICOLE MUNITE DI RUOTE GOMMATE
purché il carico unitario trasmesso dall’area di impronta del pneumatico sia <= 8 kg/cm2


RATTRICI AGRICOLE CINGOLATE
massa max: 16 t

MASSA RIMORCHIABILE DELLE TRATTRICI AGRICOLE
Art. 275 Reg.

E’ stabilita in sede di omologazione della trattrice agricola in modo da consentire lo spunto del treno agricolo su una pendenza stabilita e la marcia del treno stesso a velocità proporzionata a quella massima sviluppabile dalla trattrice agricola.

La massa rimorchiabile MR è proporzionale alla massa della trattrice agricola traente MT nel rapporto ” K “, dove K=MR/MT, come appresso specificato:

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